UE: la nuova direttiva e l’obiettivo degli «edifici a energia quasi zero»
mag
2010
(Da Consorzio Bioenergia) La nuova direttiva comunitaria sulla prestazione energetica nell’edilizia, dopo il nulla osta del Parlamento europeo, sarà pubblicata a breve sulla Gazzetta Ufficiale della UE.
Il documento, partendo – fra gli altri – dai presupposti che
Gli edifici sono responsabili del 40% del consumo globale di energia nell’Unione. Il settore è in espansione, e ciò è destinato ad aumentarne il consumo energetico. Pertanto, la riduzione del consumo energetico e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell’edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre la dipendenza energetica dell’Unione e le emissioni di gas a effetto serra.
La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente all’Unione di influenzare il mercato mondiale dell’energia e quindi la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nel medio e lungo termine.
Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha sottolineato la necessità di aumentare l’efficienza energetica nell’Unione per conseguire l’obiettivo di ridurre del 20% il consumo energetico dell’Unione entro il 2020,
promuove il sostanziale miglioramento della prestanza energetica degli edifici, e riguarda
a) il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione
energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;
b) l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unitÃ
immobiliari di nuova costruzione;
c) l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di:i) edifici esistenti, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a
ristrutturazioni importanti;
ii) elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto
significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando
sono rinnovati o sostituiti; nonché
iii) sistemi tecnici per l’edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di
un intervento di miglioramento;d) i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero;
e) la certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;
f) l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria negli
edifici; e
g) i sistemi di controllo indipendenti per i certificati di prestazione energetica e i
rapporti di ispezione.
In generale, la metodologia di calcolo (allegato I: «quadro comune per il calcolo della prestazione…») prevede una differenziazione basata sia sulle specificità climatiche del luogo in cui sorge l’edificio, sia sulla sua tipologia.
Il quadro regola anche l’individuazione degli gli «edifici a energia quasi zero»: dal 2020, difatti, tutte le nuove costruzioni dovranno rientrare in questa categoria; per gli edifici pubblici, il termine sarà anticipato di due anni (cfr. articolo 9).